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  >>  Diritti degli animali  >>  Portare cane di mio papā dalla Croazia - Discussione n 95539 - PermaLink
   Portare cane di mio papā dalla Croazia
Autore
Inizio discussione    ( Risposte ricevute: 3 )
Gisy

Registrato dal: 11-06-2016
| Messaggi : 1
  Post Inserito 11-06-2016 alle ore 13:44   
Buongiorno a tutti,
il mio caso č un po' particolare e spero di aver individuato la sezione giusta.
Mio padre, fino a due mesi fa, abitava in Croazia (suo paese natale), poi si č ammalato e io l'ho portato qui in Italia, presso una casa di riposo. In Croazia č rimasta la sua cagnolina, al momento seguita da una signora, come soluzione temporanea. Vorrei portare in Italia la cagnolina. Come primo passo, un mese fa ho incaricato la signora che si occupa della cagnolina di farle fare l'antirabbica. Il microchip ce l'ha giā. Il veterinario che le ha fatto il vaccino antirabbica ha detto alla signora che la cosa era semplice: una volta che io fossi arrivata di lā, mi avrebbe fatto il passaporto, rilasciato il certificato di buona salute e fine. Stamani ho parlato con un diverso veterinario croato e questo mi ha tirato su un problema dietro l'altro: la cagnolina č a nome di mio padre, quindi io dovrei farmi addirittura rilasciare l'OIB (che sarebbe il nostro codice fiscale) perché non sono cittadina Croata e non sono la proprietaria del cane. Sarebbe, tra l'altro, un OIB temporaneo, una sorta di visto turistico. Con questo OIB mi rilascerebbero il passaporto e il certificato per portare il cane in Italia. Non ci capisco pių nulla: questo OIB č necessario? Quale dei due veterinari ha ragione?
Grazie mille a chi mi risponderā
Buona giornata
Gisella


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misssmith
| CV STAFF

Registrato dal: 16-05-2008
| Messaggi : 22544
  Post Inserito 11-06-2016 alle ore 19:50   
Suppongo che il problema stia nel fatto che dovrebbe essere il proprietario a far fare (e a firmare) il passaporto del cane. Solo che a questo punto non comprendo come farebbe il secondo vet a far coincidere il microchip (che di sicuro č intestato a tuo padre) con un passaporto intestato a te...

Comunque, questa č la pagina croata dove dovrebbero esserci le info in proposito, l'ho trovata tramite il sito della commissione europea dedicato alla movimentazione animali, solo che in inglese non funziona...


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Anna49
| CV STAFF

Registrato dal: 14-05-2012
| Messaggi : 8053
  Post Inserito 12-06-2016 alle ore 14:45   
questa dovrebbe essere la traduzione ( a meno di piccoli errori)


Animali - movimenti non commerciali

delocalizzazione non controllata e la commercializzazione di animali che non soddisfano il veterinario prescritto - le condizioni di salute creano i presupposti per l'ingresso e la diffusione delle malattie infettive particolarmente pericolosi. Al fine di minimizzare l'impatto negativo di questi fattori sulla salute umana e animale, la Commissione europea ha stabilito le nuove disposizioni applicabili per il movimento non commerciale di animali da compagnia provenienti da paesi terzi, nonché tra Stati membri.
Il 29 dicembre 2014, entrata in vigore:
Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 sul movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento n (CE) 998/2003; e
Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 del 28 giugno 2013 sul forma di documenti di identificazione per i movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti, l'elaborazione di un elenco delle regioni nazionali ei paesi terzi e le prescrizioni relative al formato, aspetto e la dichiarazione lingua confermando il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che abroga la decisione 2003/803 / CE, 2004/839 / CE e 2005/91 / CE.
Dal momento che in conformitā con le disposizioni di cui al controllo nazionale la legislazione movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia provenienti da paesi terzi nella Repubblica di Croazia eseguire funzionari doganali in conformitā con i regolamenti che disciplinano la competenza e l'autoritā dei funzionari doganali scopo di questa istruzione č quello di raggiungere un approccio armonizzato per la supervisione di non commerciale spostando gli animali domestici da parte dei funzionari doganali della Repubblica di Croazia.
 
LEGISLAZIONE

 
Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 sul movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento n (CE) 998/2003, (qui di seguito:. Regolamento (UE) n 576/2013);
Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 del 28 giugno 2013 sul forma di documenti di identificazione per i movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti, l'elaborazione di un elenco delle regioni nazionali ei paesi terzi e le prescrizioni relative al formato, aspetto e la dichiarazione lingua confermando il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che abroga la decisione 2003/803 / CE, 2004/839 / CE e 2005/91 / CE, (qui di seguito:. Regolamento (UE) n 577/2013);
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1219/2014 del 13 novembre 2014 che modifica l'allegato II. nel regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda l'elenco delle regioni nazionali e dei paesi terzi
Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 del 14 luglio 2011 che completa il regolamento (CE) n 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive per il controllo dell'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani.
Decisione della Commissione del 21 febbraio 2006 relativo a talune misure di protezione relative a determinati velešišmišima, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e l'Australia (2006/146 / CE);
Decisione della Commissione (CE) n. 2007/25 del 22 dicembre 2006 relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicitā e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunitā, (di seguito alla decisione (CE) n 2007/25 della Commissione.);
Veterinary Practice Act ( "Gazzetta Ufficiale" n ° 82/13, 148/13).
Ordinanza sui valichi di frontiera designati per il movimento non commerciale di animali da compagnia ( "Gazzetta Ufficiale" n ° 91/2013, 132/13 e 44/14));
Regolamenti in materia di cani pericolosi ( "Gazzetta Ufficiale" n ° 117/2008 del 13.10.2008.);
Regolamento sul passaporto per gli animali domestici ( "Gazzetta Ufficiale n ° 145/2014 2014/12/08.);
Norme relative alle condizioni che si applicano quando i movimenti non commerciali di animali da compagnia nella Repubblica di Croazia - Regolamento in costruzione

DEFINIZIONI

Non commerciale mossa - qualsiasi animale domestico mossa che non mira a vendere o trasferire la proprietā di un animale domestico che significa che gli animali domestici che sono entrati nell'Unione Europea non sono destinati alla vendita, consegnando ad un altro proprietario o per altri scopi commerciali;
Pet - significa specie animali di cui all'allegato I del regolamento (UE) 576/2013, accompagnato dal suo proprietario o una persona autorizzata;
Dal proprietario, la persona indicata come il proprietario del documento di identitā;
La persona autorizzata - qualsiasi persona fisica che č autorizzato dal proprietario per iscritto del movimento non commerciale di animali da compagnia;
Transponder (microchip) - sola lettura dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza;
Il documento di identificazione - un documento redatto in conformitā al modello di cui al regolamento (UE) n esecuzione. 577/2013
Veterinario ufficiale - (Ing. ispettore autorizzato) - un veterinario abilitato dall'autoritā competente
Veterinario ufficiale - (Eng veterinario ufficiale.) - un veterinario designato dall'autoritā competente;
controllo documentale - controllare il documento di identificazione che accompagna l'animale;
controlli d'identitā - verifica della coerenza tra il documento di identificazione e un animale domestico e se segni adeguati controlli di presenza e di conformitā;
punto di ingresso per i viaggiatori, puō variare (valico di confine) allo Stato membro ai fini della revisione degli animali domestici che accompagnano i loro proprietari o le persone autorizzate.
Paesi terzi - tutti i paesi che non sono Stati membri dell'UE (tra cui i seguenti paesi: Andorra, Svizzera [1], le Isole Faroe, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Cittā del Vaticano)

TIPI DI ANIMALI

 In conformitā alla legislazione animali europei sono divisi in due gruppi fondamentali:
Gli animali domestici sono elencati nella parte A del regolamento (UE) n. 576/2013:
Cani (lat. Canis lupus familiaris)
Gatti (lat. Felis silvestris catus)
Furetti (lat. Mustela putorius furo)
Gli animali domestici sono elencati nella parte B del regolamento (UE) n. 576/2013:
Invertebrati (escluse le api, bombi, molluschi e crostacei);
Animali acquatici ornamentali (pesci ornamentali)
anfibi
rettili
uccelli
Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.

[1] Svizzera: sulla base di un accordo veterinario tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE, il movimento non commerciale di cani, gatti e furetti dalla Svizzera nella Comunitā si applicano gli stessi requisiti per movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti tra gli Stati membri dell'Unione europea.

a parte questo spero che possa risponderti anche qualche altro utente


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lillina
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Registrato dal: 15-04-2006
| Messaggi : 51796
  Post Inserito 30-06-2016 alle ore 16:27   
non si uppa ,ma sarei curiosa di sapere com'č andata a finire ,spero che Gisy si ricolleghi


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