› Forum › Diritti degli animali › Prestare idonee cure al proprio animale è un obbligo di legge
Questo argomento contiene 0 risposte, ha 1 partecipante, ed è stato aggiornato da marcel 5 anni, 11 mesi fa.
-
AutoreArticoli
-
09/12/2018 alle 15:02 #137
Il possesso di un animale domestico è una grande risorsa per l’individuo, la famiglia e la società, ma comporta pure una serie di doveri etici e giuridici, in quanto previsti e sanzionati dalla legge.
Le prime regole imposte dalla società civile sono quelle relative all’identificazione e registrazione di tutti gli acquisti, decessi, cessioni degli animali d’affezione ed all’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie e relative certificazioni, allo scopo di evitare il randagismo e la diffusione di malattie infettive (Legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, DPR n. 320/54, Regolamento CE n. 998/03, Leggi Regionali).
Le moderne legislazioni (Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata nel nostro ordinamento con Legge 4 novembre 2010, n. 201) sono andate ben oltre la tutela dell’ordine e della sanità pubblica, ispirandosi al principio sovraordinato secondo cui l’animale è un essere senziente, destinatario diretto di protezione.
In esecuzione di tali principi, i Comuni italiani hanno adottato negli scorsi anni specifici Regolamenti per la tutela degli animali, che hanno come finalità quella di assicurarne il benessere, secondo specifici bisogni fisiologici ed etologici, cioè nel rispetto delle diverse necessità legate alla
specie ed all’ambiente d’origine e la cura della loro salute anche in considerazione dell’igiene e sanità pubblica e ambientale.Le regole più elementari e che devono essere conosciute da tutti i cittadini che detengano o convivano con un animale, o abbiano comunque accettato di occuparsene, sono le seguenti:
– l’animale deve essere rifornito di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità consone;
– devono essere assicurate all’animale le necessarie cure sanitarie, un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, nonché idonea possibilità di esercizio fisico;
– devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire la fuga dell’animale e/o la sua dispersione;
– deve essere garantita la tutela dei terzi da aggressioni o o altri comportamenti dell’animale;
– gli spazi destinati alla dimora e/o custodia degli animali devono essere puliti e sgombri da deiezioni, consentire la protezione dell’animale dagli agenti atmosferici, garantirgli la corretta deambulazione e stabulazione.Altre specifiche disposizioni vietano: la separazione dei cuccioli dalla madre prima dei 60 gg. di vita; la sottoposizione degli animali a sforzi e fatiche; le amputazioni per motivi estetici; l’addestramento per combattimento o per scommesse; i sistemi di educazione coercitivi o comunque lesivi della loro integrità; il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio nell’ambito di feste e manifestazioni pubbliche ed altre specificità, la custodia permanente a catena.
All’accertata violazione delle disposizioni citate consegue l’applicazione da parte del Comune di una sanzione amministrativa pecuniaria (solitamente prevista in importi che vanno dalle 25,00 alle 500,00 euro), con le modalità di cui alla legge n. 689/81.
L’art.544-ter cod. pen., come modif. dalle L. 20 luglio 2004, n. 189 e L. novembre 2010, n. 201 prevede che: “1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale.”.
La giurisprudenza ha individuato la ricorrenza della fattispecie di “grave maltrattamento” anche nel comportamento di proprietari e affidatari che, pur non avendo espressamente voluto cagionare lesioni o la morte del proprio animale, siano rimasti colpevolmente inerti, omettendo di adottare le cure necessarie ad evitare il prevedibile peggioramento delle sue condizioni (Fra le più note decisioni: Cass. pen. Sez. III, 07-02-2013, n. 5979, GUP Verona n.854/2010 e 2568/2013, Trib. Ravenna, 24-02-2011, Tribunale di Brescia 23-1-2015).
Nelle ipotesi di abbandono di animali o di detenzione colposa in condizioni produttive di gravi sofferenze è prevista invece la contravvenzione di cui all’art. 727 cod. pen., punibile con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
L’individuazione della cura necessaria o comunque idonea a guarire o a lenire la sofferenza di animali feriti o ammalati è ovviamente rimessa al tempestivo intervento di un medico veterinario abilitato e non può prescindere dalla scrupolosa esecuzione delle terapie, degli esami diagnostici e dei controlli prescritti, né essere in alcun modo sostituita dalla ricerca di informazioni su internet o da interventi “fai da te”.
In conclusione, la scelta di accogliere in casa un animale domestico o di accudire animali liberi (es.: colonie feline) deve essere accompagnata dalla consapevolezza di poter assicurare loro anche le eventuali cure mediche che si rendessero necessarie. In caso di sopravvenuta difficoltà (indigenza o malattia) la legge punisce l’abbandono dell’animale e non considera venuto meno l’obbligo di accudimento dello stesso. E’ necessario in questi casi rivolgersi tempestivamente alle associazioni animaliste di zona, fra le quali l’ENPA, che hanno fra gli scopi sociali anche quello di sottrarre gli animali a qualunque situazione di matrattamento.
Nel caso si venga a conoscenza del ferimento di un animale che non sia di proprietà privata, si può contattare il servizio veterinario della ASL di zona, che è obbligato ad intervenire.Marisa Bonanno – Avvocato in Verona
-
AutoreArticoli
Devi essere loggato per rispondere a questa discussione.