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  >>  Diritti degli animali  >>  consiglio x cagnolino da 7 anni (dico 7)chiuso in un box. - Discussione n 30237 - PermaLink
   consiglio x cagnolino da 7 anni (dico 7)chiuso in un box.

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Autore
Inizio discussione    ( Risposte ricevute: 13 )
sabba

Registrato dal: 17-07-2008
| Messaggi : 859
  Post Inserito 14-09-2008 alle ore 10:44   
ciao,avrei bisogno di un consiglio da un avvocato x sapere così come posso muovermi.La storia inizia circa 7 anni fa'(ma forse qualcosina in più).A due isolati da casa mia,in una villa con giardino,passando vedo un cucciolo di cane x circa una settimana ,libero.Poi il cagnolino "sparisce" e penso che ,siccome era sempre comunque solo,avranno capito che non era x loro e intelligentemente lo avranno dato via.Bene,non ci penso più.Circa 3 anni fa mi capita di passare di lì a piedi x 2 giorni consecutivamente, ero senza macchina e ,a volte,da quella casa sento un flebile abbaiare...drizzo le orecchie e collego immediatamente tutta la situazione:il cane non era stato dato in adozione ma,rinchiuso in un recinto coperto,dietro casa!! x farla breve da allora ho mandato di tutto canile,guardie zoofile,amico carabi niere ma non ottengo nulla:il cane è pulito,in carne(x forza non si muove!) acqua pulita e la padrona anziana dice che lo fa uscire alle 5 di mattina.Allora,siccome nessuno verificava sono andata a vedere a quell'ora ma nessuna traccia (mah,sai forse quella mattina non poteva,forse è uscito un altro momento,bisognerebbe controllare almeno un mese e filmare.....(sì alle 5!) questo mi è stato risposto da chi dovrebbe concretizzare!La creatura è coperta su 3 lati da edera(che buona,il sole) nell'unica parte scoperta,dove davanti vede solo un muro della casa,ha in basso ,uno zoccolo esterno che x guardare fuori deve stare dritto xchè è alto ,quindi è sempre sdraiato .Attorno ha altre case ma col cavolo che qualcuno reclami:Ho chiesto aiuto x parlare con la signora dicendo magari che l'avremmo denunciata ma nessuno se la sente "ma come si fa se il figlio avvocato si offende?Lasci perdere signora...".Le giustificazioni alle persone che ho mandato:sporca il giardino e i due pargoli di nipotini gli vogliono bene(non si vedono mai ,vivono in un'altra zona):vengo al punto:visto che nessuno fa' nulla e io insieme all'amministrazione comunale sto istituendo un ufficio x i diritti degli animali (a cesena) posso chiedere al sindaco se ,con una ordinanza locale, può obbligare i padroni ,in seguito a controlli ,di dare ,che so,un paio di orari giornalieri ,a loro scelta naturalmente,dove così si possa verificare se effettivamente sgambano? .....e possibilmente di giorno? Fa tanta pena,da anni non vede un filo d'erba e a darlo via non ci pensano(sai i pargoletti...)Non trovo neppure nessuno che faccia un bliz e lo porti via...Grazie a goan o ad altri avvocati che mi chiariranno sui suoi diritti .

[ Questo Messaggio è stato Modificato da: sabba il 26-05-2009 15:11 ]


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GattoTiti

Registrato dal: 20-05-2005
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  Post Inserito 14-09-2008 alle ore 19:22   
Domattina tiro giù un pò di leggi e vediamo.Intanto vediamo se si collega Goan.


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JtTont

Registrato dal: 10-08-2008
| Messaggi : 2533
  Post Inserito 14-09-2008 alle ore 19:35   
Se non mi sbaglio l'UDA può essere gestito solo da un associazione e l'associazione ha diritto d'intervento presso vigili e istituzioni secondo le leggi sulla detenzione degli animali d'affezione,l'osservazione viene fatta in base a :
taglia del cane -spazio a disposizione
passaggiate giornaliere 2 se ha a disposizione un giardino e 4-5 se vive in appartamento.
L'uda è tenuto a far rispettare le ordinanze relative ed a intervenire su segnalazione dei singoli cittadini.

il comune di peschiera borromeo in provincia di milano ha dei parametri ben precisi ed a mio pare riescono a gestire benissimo tutte le richieste .


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JtTont

Registrato dal: 10-08-2008
| Messaggi : 2533
  Post Inserito 14-09-2008 alle ore 19:41   
http://www.gaiaitalia.it/modules.php?name=Articoli_stampabili&file=print&sid=666

questo è un breve sunto ,trai comui dell'area milanese è quello che per ora ha il miglior regolamento per la tutela degli animali.


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sabba

Registrato dal: 17-07-2008
| Messaggi : 859
  Post Inserito 14-09-2008 alle ore 21:21   
grazie x il momento ragazze x il vostro interessamento ,speriamo ci sia una soluzione...


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goan
| CV STAFF

Registrato dal: 06-02-2008
| Messaggi : 2907
  Post Inserito 15-09-2008 alle ore 00:44   
Ciao Sabba.....Vorrei complimentarmi per l'idea di aprire un ufficio dei diritti degli animali.
Rispondo subito alla tua domanda........... l'articolo 727 del codice penale stabilisce che" Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze"
con la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 7 Gennaio 2008 (Ud. 13/11/2007), Sentenza n. 175 - la Suprema corte ha stabilito che "ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 727 cod. pen. non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti".
Spiego tutto: la padrona può amare più della sua stessa vita il cane....i nipoti possono essere legatissimi al cane.....il cibo che la signora passa al cane è della migliore qualità.....il cane non versa in stato di abbandono....insomma il cane non viene maltrattato. Secondo la sentenza della Cassazione che ti ho messo sopra....il cane di cui parli soffre da sette anni in quanto, anche se non volontariamente, la padrona lo maltratta impedendogli di vivere secondo la sua indole.
In altri termini non è sufficiente far uscire il cane, per i bisogni, anche tre volte al giorno....il cane deve avere la possibilità di correre libero durante la giornata......per giocare, correre, fare i bisogni, mangiare, sdraiarsi al sole e all'ombra....ossia di starsene in pace per un pò.
Ma non è tutto! Per i cani che vivono chiusi (tipo gabbia) e non hanno possibilità di uscire.....gli enti territoriali (regione, provincia e comune) devono, con ordinanza, fissare le dimensioni minime della gabbia o del box, quanto tempo possono stare al giorno chiusi lì etc...
Vengo al dunque: certamente la Signora non ne esce bene...nemmeno male per la verità!
la signora non può e non può tenere il cane al chiuso senza la possibilità di uscire....l'uscita delle 5 (grandissima cavolata) non è sufficiente e la signora sta violando l'articolo 727 del codice penale.
Ovviamente...ti consiglio di reperire la sentenza da internet e di allegarla insieme ad una richiesta di intervento da presentare al comando-compagnia dei carabinieri.
Il comune doveva ora deve, con ordinanza sindacale, prevedere la dimensione minima del box (in proporzione alla taglia del cane e tanto grande da permettere al cane di mettersi comodamente in piedi e di potersi comodamente straiare), durata massima di permanenza nel box.
Come dicevo la signora non ne esce malissimo: 1. il figlio avvocato fà risparmiare un sacco di soldi, 2. la signora è anziana, 3. la signora cura il cane, 4. la signora ama il cane, 5. sta facendo una cosa sbagliata (vedi art.527 cp) ma lo sta facendo incosapevolmente.
Fai una proposta del genere: più uscite giornaliere di cui almeno una per non meno di 30 minuti di durata (basta una passeggiata).....un box più grande e luminoso....meno tempo nel box....





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GattoTiti

Registrato dal: 20-05-2005
| Messaggi : 9867
  Post Inserito 15-09-2008 alle ore 08:30   
Visto che non è possibile reperire sulla rete il regolamento a tema del Comune di Cesena ti allego gli articoli a riguardo della LR


LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5
NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 18 febbraio 2005

Art. 3
Responsabilità e doveri generali del detentore
1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo é responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).
Art. 4
Norme tecniche di attuazione
1. La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche, aventi ad oggetto:
a) le specifiche modalità di protezione e di tutela degli animali da compagnia, prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizione alla luce naturale od artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti;
b) i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà;
c) le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;
d) la determinazione di specifici requisiti per strutture ed attività, nei casi e nei modi individuati dalla presente legge;
e) le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di cui all'articolo 7, comma 3 e i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/05/2000.
2. Le indicazioni tecniche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende Usl, cura altresì la più ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli animali e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.
3. La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati a seguito di quanto previsto al punto b) del comma 1, al fine di garantire una registrazione degli episodi di aggressività.



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GattoTiti

Registrato dal: 20-05-2005
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  Post Inserito 15-09-2008 alle ore 08:35   
www.ambientediritto.it/sentenze/2008/Cassazione/Cassazione_2008_n._175.htm
Ecco il link per la sentenza


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sabba

Registrato dal: 17-07-2008
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  Post Inserito 15-09-2008 alle ore 13:58   
Grazie goan e titi con il vostro aiuto mi muoverò di conseguenza,non sarà subito xchè il Comune in attesa delle nuove ordinanze della F.Martini mi ha chiesto tempo, ma vi prometto che appena saprò qualcosa ve lo farò sapere.L'allegra donzella non la spunterà!!!Un abbraccio


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JtTont

Registrato dal: 10-08-2008
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  Post Inserito 15-09-2008 alle ore 14:12   
un consiglio sabba quando interpelli o intervieni presso persone che *maltrattano *un animale,non usare mai toni aspri,parole dure o atteggiamenti agressivi,tutta la faccenda potrebbe risolversi in una ritorsione ai tuoi danni e gli animali resterebbero nelle misere condizioni.

Il comune non può dirti aspettiamo le nuove ordinanze della martini,fonda una onlus e fatevi mettere su un uda .

Una onlus è formata da min 3 max 7 soci e non ha grandi adempimenti da compiere .


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