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  >>  Diritti degli animali  >>  Cani e gatti in condominio - Discussione n 40542 - PermaLink
   Cani e gatti in condominio

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Autore
Inizio discussione    ( Risposte ricevute: 16 )
mumino

Registrato dal: 19-01-2009
| Messaggi : 3381
  Post Inserito 21-05-2009 alle ore 14:28   
Molte persone che avvertono l'esigenza di vivere con un amico a quattro zampe o già vi convivono devono affrontare il problema dei regolamenti condominiali che proibiscono la presenza di animali. In realtà sono numerose le sentenze che sanciscono a chiare lettere che nessun regolamento o assemblea condominiale può limitare il diritto di proprietà e che quindi non è possibile impedire in alcun modo di tenere animali in condominio. La legge. La sentenza del 24-3-1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione testualmente recita: «È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L'assemblea condominale non può deliberarlo». Da segnalare anche le due sentenze emesse da un pretore di Torino e da uno di Milano i quali hanno assolto dalle loro presunte colpe due proprietari di cani e in entrambi i casi hanno condannato i proprietari degli stabili alle spese giuridiche, sentenziando inoltre che: «i cani e gli altri animali domestici fanno parte delle affettività familiari». I divieti. Un'altra importante sentenza è quella relativa a un procedimento dinanzi al giudice di Parma, il quale ha stabilito che in un condominio l'assemblea dei condomini non può, anche con il voto di maggioranza, imporre il divieto di tenere animali. Ciascuno può avere accanto a sé un animale per amico e nessun regolamento di condominio può considerarsi valido se contiene una norma restrittiva in questo senso. I diritti. Chi dovesse trovarsi in questa spiacevole situazione deve far valere i suoi diritti e deve sapere che anche se il suo animale rischia il pericolo di essere allontanato per il disturbo della quiete pubblica i motivi della protesta dei vicini vanno dimostrati e vagliati caso per caso, per decidere se i rumori superino il livello di normale tollerabilità. Una sentenza del pretore di Campobasso del 1990 stabilisce che è necessario l'accertamento dell'effettivo pregiudizio recato alla collettività dei condomini sotto il profilo dell'igiene e della quiete, non essendo sufficiente il semplice possesso degli animali. L'abbaio. C'è poi la sentenza della Cassazione n.1394 del 6-3-2000: «Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei a incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone». La scelta. Naturalmente nella scelta dell'animale con cui dividere i nostri giorni dobbiamo avere molto buon senso escludendo tutti gli animali che più soffrono la privazione della libertà, orientandoci verso animali di cui sia possibile soddisfare i bisogni e rispettare le caratteristiche etologiche

[ Questo Messaggio è stato Modificato da: mumino il 21-05-2009 14:29 ]


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Rospetta

Registrato dal: 18-05-2007
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  Post Inserito 25-05-2009 alle ore 16:59   
C'è un'unica rilevante eccezione a questa regola generale. Sono i regolamenti condominiali c.d. CONTRATTUALI. Essi sono inseriti nel rogito cioè allegati all'atto di compravendita dell'immobile di cui fanno parte e in quanto condizione apposte all'atto sono vincolanti per il futuro ed IMPEDISCONO il possesso di un animale sia al proprietario che all'affituario di quella unità immobiliare.
Attenzione quindi al momento dell'acquisto o del compromesso. Se fra gli atti allegati trovate il regolamento condominiale prima di firmare leggetelo con attenzione per escludere che contenga un divieto, magari un po' camuffatto a detenere animali domestici.
In tutti gli altri casi nessuno può impedirvi legalmente di ospitarli presso il vostro appartamento, sia esso in affitto o di proprietà.
In USA ci sono condomini con regolamento contrattuale che impongono un placet dei vecchi residenti rispetto ai futuri nuovi acquirenti o il divieto ad ospitare bambini.


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goan
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Registrato dal: 06-02-2008
| Messaggi : 2907
  Post Inserito 26-05-2009 alle ore 15:07   
la giurisprudenza e la dottrina ha dato al problema animali in condominio varie soluzioni su aspetti diversi. Cerco di riassumere:
fino agli inizi del 2000 l'orientamento costante di entrambe era che gli animali potessero essere tenuti tranquillamente in condominio senza alcuna limitazione...perchè: l'articolo 42 della Costituzione e 832 del Codice civile a proposito di proprietà avevano detto che siccome la proprietà ti dà il diritto di far ciò che vuoi nella tua proprietà, il cane ed il gatto tenuti nella tua proprietà potevano stare...perchè nessuno può decidere cosa devi tenere e cosa non devi tenere nella tua proprietà. Poi agli inizi del 2000 si iniziò a porre la questione animali in condominio perchè...è vero che a casa tua (nella tua proprietà) fai quel che vuoi però è anche vero che utilizzi con il tuo animale spazi condominiali quali scale, giardino, ascensore etc... la cassazione allora fu orientata a cosiderare i limiti che ha descritto Rospetta ed affermarsi quella tesi; in altri termini se nulla è previsto nel regolamento condominiale...il cane lo puoi tenere tranquillamente; se il regolamento condominiale approvato con la costituzione del condominio prevede il divieto assoluto di tenere animali...allora anche se acquisti l'appartamento dopo la costituzione del condominio..con l'appartamento accetti anche il regolamento condominiale con tutte le sue clausole.
se l'obbligo nel regolamento condominiale non c'è ma i condomini vogliono apporre il divieto..occorre un'assemblea di condominio straordinaria ed l'unanimità dei condomini (anche se alcune sentenze ora sempre più diffuse prevedono la maggioranza qualificata ossia 2/3 dei condomini).
Altro ostacolo è il Rogito notarile! Quando acquisti la casa ci potrebbe essere la clausola di divieto di tenere animali in casa, ora diffusissima! se firmi ed acquisti la casa non puoi lamentarti!
Ipotizziamo allora che 1. nel rogito non c'è il divieto, 2. nel regolamento di condominio non c'è il divieto...allora il cane lo puoi sempre tenere? Non è detto! in via generale non essendoci divieto..il cane lo puoi tenere! però! Se il cane abbaia in continuazione ed in maniera particolare la notte o nei periodi di riposo...ed a lamentarsi sono più condomini..anche residenti in un condominio vicino...questi possono rivolgersi al Giudice per far cessare le molestie (l'abbaio) allontanando il cane. Se però a lamentarsi è un solo condomino e gli altri no...il cane non potrà essere allontanato perchè in realtà non c'è turbativa alla quiete e quindi molestia perchè se si lamenta uno solo significa che un'effettiva molestia non c'è. Basta cosi? Nemmeno per sogno! Ipotizziamo che il regolamento di condominio non ha posto il divieto; che il rogito notarile non ha posto il divieto; che il cane non disturba la notte e nei periodi di quiete e che nel condominio tutti hanno un cane e che quindi amano gli animali..domanda: posso tenere il cane? In via teorica ed in pratica si! ma non è un sì assoluto! Se porti il cane nel giardino condominiale devi essere munito di guinzaglio e museruola...se tu porti il cane a giocare e non ha il guinzaglio e la museruola ed per provoca danni ad un'altra persona..questi può chiedere di far allontanare il cane. Nella specie un signore proprietario di un collie era usuale portare il cane nel giardino condominiale senza guinzaglio e di giocare con lui con una palla. Alcuni condomini si lamentarono del fatto che il cane nella foga del gioco (correre a prendere la palla) e considerata la sua mole potesse anche inavvertitamente far male a qualcuno. il proprietario se ne disinteressò facendo leva sul fatto che non c'era alcun tipo di divieto in proposito. Ebbene sorte volle che il collie nella foga del gioco urtasse un condomino facendolo cadere per terra e provocandogli lesioni (per la caduta). il condominò querelò il proprietario per lesioni colpose...la cassazione ha condannato penalmente il proprietario del cane per lesioni fisiche, risarcimento danni ed allontanamento del cane.
detto questo ogni diritto ha il suo limite ed è bene fare sempre molta attenzione.


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Rospetta

Registrato dal: 18-05-2007
| Messaggi : 4191
  Post Inserito 28-05-2009 alle ore 17:59   
@goan
Senso di responsabilità sempre.
Meglio prevenire i probelmi che curarli.
Quindi massimo rispetto dei limiti e dei divieti in modo che una serena convivenza non si trasformi nella guerra dei Roses.
Esistono anche i problemi dati da altri tipo di immissioni moleste nelle proprietà altrui tipo Odori .
Quindi sempre massima attenzione a pulizia ed igiene.
I regolamenti comunali possono mettere un limite massimo al numeo di animali che è possibile detenere liberamente senza apposite strutture con vincoli di dimensione e di costruzione da rispettare.


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goan
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Registrato dal: 06-02-2008
| Messaggi : 2907
  Post Inserito 03-06-2009 alle ore 15:00   
infatti una signora teneva nel proprio giardino 3 cani e 40 gatti..gli odori nauseabondi che producevano i 43 animali erano intollerabili per i residenti del condominio vicino. la signora, premetto, curava tantissimo gli animali cercando di tenerli sempre puliti..ma per quanto si potesse sforzare 43 animali in giardino per quanto puoi pulirli sempre sporcano.
questo per dire che ci vuole sempre tolleranza nelle cose e nel diritto non esiste una risposta certa: alla domanda posso tenere i cani in condominio?..rispondere Si o rispondere No..sbagli uguale. perchè il diritto ed in modo particolare la giurisprudenza dicono tutto ed il contrario di tutto.
pensa che una signora fu condannata per maltrattamenti d'animale perchè lasciava il proprio canarino sul balcone con un panno scuro sulla gabbia perchè il suo canto disturbava; con il panno scuro la signora aveva ricreato artificialmente la notte e quindi il canarino non cantava. Eppure non c'è legge che vieta di mettere il panno sulla gabbia..eppure.. la signora è stata condannata penalmente.



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diegolat

Registrato dal: 17-07-2009
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  Post Inserito 17-07-2009 alle ore 12:06   
SONO AVVOCATO ED AMANTE DEGLI ANIMALI E VORREI DARE UN CONTRIBUTO FATTIVO ALLA SOLUZIONE DEL QUESITO

ALLA LUCE DELL'ATTUALE GIURISPRUDENZA SUL PUNTO SI PUò AFFERMARE CHE

- IN LINEA GENERALE UN COMUNE REGOLAMENTO CONDOMINIALE (O, PARIMENTI, UNA DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA DELL'ASSEMBLEA) NON PUO' MAI VIETARE LA DETENZIONE DI ANIMALI PERCHE' ANDREBBE AD INCIDERE SUL DIRITTO DI PROPRIETA' DEI SINGOLI CONDOMINI

TALE DIVIETO E' VALIDO SOLO SE CONTENUTO IN UN REGOLAMENTO CONDOMINIALE DI TIPO "CONTRATTUALE" (SOLO CON CONTRATTO, INFATTI, SI PUò INCIDERE SUL DIRITTO DI PROPRIETà)

TALE REGOLAMENTO E' QUELLO
1) APPROVATO DA TUTTI I CONDOMINI (O DALL'UNICO PROPRIETARIO ORIGINARIO, OSSIA IL COSTRUTTORE)
2) TRASCRITTO NEI PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI (IN REALTà, IN ITALIA, NESSUN REGOLAMENTO VIENE TRASCRITTO) OPPURE RICHIAMATO NEL VOSTRO ATTO D'ACQUISTO (E' SUFFICIENTE CHE SIA MENZIONATO, ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE ACCETTATO), ANCHE SE SUCCESSIVO DI MOLTI ANNI

SE IL REGOLAMENTO HA ORIGINE CONTRATTUALE (CONSENSO UNANIME DI TUTTI I CONDOMINI) E SI VERIFICANO ENTRAMBE LE CONDIZIONI 1 E 2, ALLORA E SOLO ALLORA IL DIVIETO VI è OPPONIBILE

SE SERVE POSSO INVIARE LA GIURISPRUDENZA SULL'EFFICACIA DEI REGOLAMENTI CONTRATTUALE E SULLA LORO IDONEITà AD IMPORRE LIMITAZIONI ALLA PROPRIETà


SALUTI



[ Questo Messaggio è stato Modificato da: goan il 18-07-2009 12:14 ]


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shy_1965

Registrato dal: 19-02-2007
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  Post Inserito 17-07-2009 alle ore 16:22   
La tolleranza delle leggi a detenere animali in alloggio in assenza di espliciti divieti, si limita a cani e gatti o può ritenersi estesa anche ad ogni altro tipo di animale, tenendo sempre valido il principio del non disturbare/non sporcare?
In sostanza, sarebbe possibile, per assurdo, detenere una capretta, un'oca, un tacchino, sempre che non arrechino danno e che ci sia lo spazio?


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goan
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Registrato dal: 06-02-2008
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  Post Inserito 18-07-2009 alle ore 11:56   
A mio avviso, se formalmente tale obbligo di tolleranza è estensibile a tutti (altrimenti verrebbero discriminati coloro che detengono altri animali diversi dai cani e gatti..) ove e qualora le condizioni in cui sono tenuti sono incompatibili con la loro natura violeresti l'art. 727 secondo comma del Codice penale che punisce "chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". la pena è del primo comma ossia da 1000 a 10.000 euro. Chiaramente si discute per assurdo.

@Diegolat: Ho levato il tuo indirizzo di posta elettronica in quanto puoi semplicemente postare i riferimenti giurisprudenziali a tuo parere validi in pubblico; che bisogno c'è della posta elettronica? Del resto questo è un forum pubblico. Se scorri le discussioni nella sezione potrai trovare tutti i riferimenti giurisprudenziali essenziali. Se ritieni opportuno integrarli e/o aggiornarli puoi farlo tranquillamente. Infine perchè scrivi in maiuscolo? mica siamo sordi!


[ Questo Messaggio è stato Modificato da: goan il 18-07-2009 12:22 ]


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shy_1965

Registrato dal: 19-02-2007
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  Post Inserito 18-07-2009 alle ore 15:36   
Grazie Goan, ma sempre per assurdo, allora nessun animale potrebbe essere detenuto, perché in ogni caso violi la sua natura e personalità.
Un canarino in gabbia, un pesce rosso nella boccia, un gatto in alloggio e così via, sono tutti detenuti in contrasto con la loro natura che li vorrebbe liberi di volare, nuotare e correre in spazi infiniti.
E per esteso la capra e il tacchino in alloggio, per quanto venerati e curati a dovere, non potrebbero brucare o razzolare come la natura li ha progettati.
Temo che il giudizio di corretta detenzione sia troppo soggettivo per trovare una applicazione univoca, non credi?

Nello specifico, la quaglia che ho salvato da un pessimo allevatore (c'è una discussione in animali vari) ora vive in una gabbia che la protegge dalle aggressioni esterne e le permette una convalescenza sicura, ma di sicuro va contro la sua natura di animale libero di volare.
Sono nel torto in questo momento?


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goan
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  Post Inserito 19-07-2009 alle ore 18:16   
ciao shy,
nel diritto ogni situazione deve essere presa e considerata ogni volta che si verifica.
Il legislatore non ha dato una definizione al concetto "in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". in altri termini non ha detto " quando il proprietario o il detentore di un animale commette il reato di cui sopra perchè detiene un animale in condizioni incompatibili con la sua natura.
spetta all'interprete dare una definizione. I maggiori interpreti oltre allo Stato (esistono circolari ministeriali per esempio). la Giurisprudenza (la magistratura) e la dottrina (professori universitari, avvocati, cultori della materia in genere) che comunque cercano di dare risposte a quesiti come i tuoi.
tornando al primo quesito alla domanda " se detengo un cane in una casa da 10 mq commetto reato?" troverai sentenze che ti dicono " detenere il cane in una casa da 10 mq è reato perchè tale detenzione va contro la natura dell'animale" altre che ti diranno che non è reato. In una sentenza del 2005 (tribunale...ma non sono sicuro) lessi che un proprietario di un cane fu condannato per il reato l'art. 727 cp perchè non portava il cane a spasso. Ovviamente sono sentenze isolate e molto al limite.
ogni caso, per il diritto è diverso e può trovare varie e disparate soluzioni. quando le soluzioni sono tra loro molto confliggenti interviene la Cassazione a sezioni unite che da una soluzione univoca al problema.
tieni la quaglia in gabbia perchè è convalescente e la sua detenzione in condizioni incompatibili con la sua natura trova una giustificazione condivisibile dal fatto che quella modalità di detenzione evita mali peggiori. quando la quaglia starà bene e dopo aver terminato la convalescenza la dovrai liberare, altrimenti incorrerai nel reato di cui all'art.727 cp


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