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  >>  Diritti degli animali  >>  Gatto avvelenato: devo sporgere denuncia? - Discussione n 42322 - PermaLink
   Gatto avvelenato: devo sporgere denuncia?

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Autore
Inizio discussione    ( Risposte ricevute: 26 )
shy_1965

Registrato dal: 19-02-2007
| Messaggi : 3576
  Post Inserito 08-07-2009 alle ore 09:22   
Due giorni fa, un gatto della colonia che seguo (e che staziona nel nostro cortile aziendale, colonia iscritta a ASL e Comune) è stato trovato morente. Si trovava nel cortile di un'azienda vicina a quella dove lavoro. Siccome sapevano della colonia e di me, un dipendente mi ha chiamato e io sono corso. Il gatto era morente, ma è morto pochissimi secondi dopo.
Aveva molta schiuma bianca dalla bocca e aveva appena urinato prima di morire. I dipendenti dell'azienda mi hanno detto che da pochi giorni erano state sistemate delle esche contro i topi, quel tipo di esca in una scatola nera con due fori, da legare a pali e grondaie.

Abbiamo messo il povero corpipcino in un sacco nero e ho subito chiamato il vet che mi conosce per chiedergli di venire a ritirare il cadaverino per l'opportuno smaltimento. Lui è arrivato poco dopo. In ambulatorio ha verificato che il gatto era morto per avvelenamento.
Io ho le foto del gatto morto nel momento in cui l'ho trovato.

Ora un paio di persone mi dicono che dovrei denunciare il fatto ai Carabinieri, perché l'esca topicida ha creato un danno diverso da quello per il quale era stata piazzata, e che l'uccisione di un gatto in tale modo si configura come reato, oltre che l'esca può risultare pericolosa anche per altri esseri viventi.
Ditemi: è corretto quanto mi hanno detto? Vado dai CC? Che cosa devo dire esattamente?
Grazie infinite!!!


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girlromagnola

Registrato dal: 27-02-2008
| Messaggi : 329
  Post Inserito 08-07-2009 alle ore 12:23   
l'uccisione di una animale è reato ed è un reato penale punibile con la reclusione:ecco quanto prevede l'ultima ordinanza del ministro Martini.
Bocconi avvelenati: è in vigore l’Ordinanza del Ministero della Salute

Dal 17 gennaio 2009, giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 13. è in vigore l’Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di
detenzione di esche o bocconi avvelenati. L’Ordinanza Ministeriale, firmata dal Sottosegretario alla
Salute Francesca Martini, vieta a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e
abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri,
plastiche e metalli; il provvedimento vieta, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di
qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto
che lo ingerisce.
Ottime sono le due principali motivazioni dell’Ordinanza Ministeriale citate in premessa in cui si
riconosce che:
•il dilagare del fenomeno di uccisione di animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi
avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano nonché le sempre più frequenti morti tra
la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente
nell'ambiente, sono causa di rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in
particolare alle specie in via di estinzione;
•la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, rappresenta un serio rischio per la
popolazione umana e per l'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, che
indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale.
Cosa cambia rispetto alle precedenti disposizioni normative
Particolarmente interessante è la definizione di bocconi o esche che non è circoscritta a
preparazioni contenenti sostanze velenose, ma è estesa anche a preparati contenenti sostanze
tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli.
Vi è una responsabilizzazione dei Sindaci che, anche solo in caso di sospetto avvelenamento,
devono provvedere ad assolvere a una serie di compiti: l’apertura di un’indagine, la predisposizione
della bonifica dell’area e la tabellazione della stessa, aumentare i controlli.
Interessate dall’Ordinanza anche le Prefetture presso le quali è istituito un “Tavolo di
coordinamento” per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
Importante ruolo è attribuito ai medici veterinari, i quali sulla base di una sintomatologia
conclamata o qualora vengano a conoscenza di un caso di avvelenamento devono darne immediata
comunicazione al Sindaco e al Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente e, in caso di decesso, devono inviare le spoglie dell’animale all’Istituto Zooprofilattico.
L’Ordinanza introduce anche l’obbligo per il proprietario dell’ animale deceduto a causa di esche o
bocconi avvelenati di segnalarne la morte alle Autorità competenti.
Regolamentate le attività di derattizzazione e disinfestazione eseguite dalle ditte specializzate (ma
non da privati sigh) e la produzione di sostanze velenose che dovranno contenere una sostanza
amaricante e recare le modalità di uso e smaltimento del prodotto.
L’Ordinanza in pillole: chi fa cosa
E’ vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e
bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e'
vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera
tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce (art.1 comma 2).
Il proprietario o il responsabile dell’ animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati
deve darne segnalazione alle Autorità competenti (art. 1 comma 3).
Il Sindaco in caso di episodio di avvelenamento anche solo sospetto, deve dare immediate
disposizioni per l’apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità
competenti (art. 4 comma 1).
Qualora venga accertata la presenza di bocconi o esche contenenti sostanze tossiche o nocive e/o la
loro ingestione deve provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area
interessata (art. 4 comma 2).
Entro 48 ore dall’accertamento della violazione deve provvedere a individuare le modalità di
bonifica del terreno e del luogo interessato dall’avvelenamento, prevedendone la segnalazione con
apposita cartellonistica nonché a intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte (art. 4
comma 3).
Art. 146 del T.U. Leggi Sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Chiunque, non
essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per
vendere, vende o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Art. 544-bis. del codice penale (Uccisione di animali): Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. del codice penale (Maltrattamento di animali): Chiunque, per crudeltà o
senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti
o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione
da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque
somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al
primo comma deriva la morte dell'animale.
Essendo delitti sono perseguibili anche solo a titolo di tentativo ovvero: è possibile punire tutti gli
atteggiamenti idonei e diretti in modo univoco a maltrattare o uccidere un animale.



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shy_1965

Registrato dal: 19-02-2007
| Messaggi : 3576
  Post Inserito 08-07-2009 alle ore 12:43   
Interessante quanto hai scritto, ma questo si applica anche quando le esche avvelenate sono state piazzate non con l'intento di nuocere, ma allo scopo di prevenire l'infestazione di animali?
Voglio dire, non credo che il gatto sia stato avvelenato di proposito, nè che le esche siano state piazzate con lo scopo di nuocere a persone o ad animali che non fossero i topi.
Anche in questo caso si configura reato di diffusione di sostanze tossiche?
Se così fosse, quale senso hanno ancora di esistere le ditte di deratizzazione e disinfestazione? Non sarebbe il loro lavoro incompatibile con tale legge e quindi perseguibile a priori?


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girlromagnola

Registrato dal: 27-02-2008
| Messaggi : 329
  Post Inserito 08-07-2009 alle ore 15:45   
stando a quanto dice l'ordinanza solo le ditte specializzate possono rispettando certe regole mettere esche e prodotti derattizzanti ma lo devono segnalare con apposita cartellonistica, xchè l'ordinanza dice che è vietato a chiunque .....vedi sotto

regolamentate le attività di derattizzazione e disinfestazione eseguite dalle ditte specializzate
e la produzione di sostanze velenose che dovranno contenere una sostanza
amaricante e recare le modalità di uso e smaltimento del prodotto.
L’Ordinanza in pillole: chi fa cosa
E’ vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e
bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e'
vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera
tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce (art.1 comma 2).


[ Questo Messaggio è stato Modificato da: girlromagnola il 08-07-2009 15:53 ]


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Yuzuriha

Registrato dal: 14-01-2009
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  Post Inserito 08-07-2009 alle ore 19:25   
ma allora non dovrebbe essere vietata anche la vendita di tali veleni nei negozi normali?Si trovano anche al supermercato...


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goan
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Registrato dal: 06-02-2008
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  Post Inserito 08-07-2009 alle ore 20:20   
no..non è vietato! per il sol fatto che le esche per i topi hanno il compito di colpire i topi comuni ed evitare un'infestazione.
le esche per topi trattandosi di veleno a tutti gli effetti..qualche essere disumano lo potrebbe utilizzare per uccidere cani, gatti, e perchè no anche esseri umani.
anche l'acido muriatico è un veleno corrosivo..viene però regolarmente venduto.
in altri termini se si dovessero eliminare tutti i potenziali veleni dai saponi ai detersivi non si venderebbero più.

tornando al caso in questione..fai una regolare querela contro ignoti facendoti supportore da un'associazione animalista.
ove ci dovessero essere le indagini da parte della polizia e dei carabinieri (non penso!) questi avrebbero il compito di accertare se il gatto è stato avvelenato intenzionalmente e vi sarebbe il reato di uccisione di animali oppure se il veleno era diretto ai topi e solo per un tragico evento ha colpito il gatto ed allora l'uccisione di animali per colpa non è previsto dal legislatore.
ciao


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shy_1965

Registrato dal: 19-02-2007
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  Post Inserito 09-07-2009 alle ore 09:28   
Goan, grazie per la risposta.
Voglio sperare che per dare corpo alle indagini non sia necessario avere un referto autoptico del povero gatto... il vet che ha ritirato il cadaverino mi ha solo detto a voce che per lui era avvelenamento. Può darsi che non se la senta di metterlo per iscritto.
Io ho solo due foto dell'animale scattate al momento del recupero.

Quale associazione animalista potrebbe mai appoggiarmi in questa cosa? Un annetto fa chiesi aiuto alla LAV per qualcosa di molto più grave, con evidenti prove a discapito di una persona, ma poi mi hanno abbandonato a metà strada.


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goan
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  Post Inserito 09-07-2009 alle ore 10:40   
Premetto che non è frequente (anzi raro) che la polizia ed i carabinieri diano corso alle indagini per scovare il colpevole dell'avvelenamento del gatto (considera poi che il gatto è anche un randagio). Detto questo a mio avviso ti converrebbe reperire quanto più materiale possibile....materiale cartaceo intendo .."verba volant scripta manent" ossia le parole volano (oggi lo dico domani lo nego) lo scritto resta. Per materiale intendo sia quello fotografico, sia un'esame autoptico sul cadaverino del gatto con tanto di relazione medica firmata. Dall'esame autoptico dovrebbe risultare in maniera certa ed inconfutabile che il gatto è stato avvelenato e con che cosa è stato avvelenato. Comprenderai che se inserisco il veleno per topi in un luogo dove i topi non si vedono nemmeno a pagare..ma in compenso ci sono cani e gatti...in realtà non volevo colpire i topi ma i gatti ed i cani. D'altro verso se la zona è infestata da topi il veleno può trovare una giustificazione plausibile..il gatto è morto per una fatalità.
ecco perchè dico che oltre al materiale fotografico ed all'esame autoptico (possibilmente eseguito dall'asl veterinaria) l'altra cosa da accertare magari con le testimonianze messe per iscritto e se la zona dove il gatto è morto (non il luogo di ritrovamento...la morte da veleno non avviene immediatamente ma almeno a distanza di 15-30 minuti) è infestata da topi.
recuperato il materiale potrai allegare il tutto alla querela in modo tale da indurre gli organi preposti a fare le indagini.
per l'associazione animalista, ritengo che in questi casi le uniche che "potrebbero" darti una mano sono LAV ed ENPA; è richiesta infatti un'associazione "scorbutica" che metta il fiato sul collo alle istituzioni. Considera poi che queste associazioni avendo una struttura nazionale,radicata e finanziata (leggi 5 x 1000) potrebbero permettersi di sostenerti legalmente e personalmente nel modo più appropriato.
ciao


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girlromagnola

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  Post Inserito 09-07-2009 alle ore 10:45   
anche il collare elettrico è vietato ma non è vietata la vendita, che senso ha? io sono una guardia ecozoofila e se durante un controllo vedo il collare elettrico che so appeso o appoggiato da qualche parte ma non indossato dal cane non posso fare niente, scusate ma non c'è logica in tutto questo!!

ritornando al veleno, io credo che il veleno vada messo nelle apposite cassettine attira topi dove solo loro entrano, e non distribuito così all'aperto.....sono d'accordo con Goan è meglio se fai denuncia, dovesse ricapitare (speriamo do no) ci sono già dei precedenti.....

[ Questo Messaggio è stato Modificato da: girlromagnola il 09-07-2009 10:52 ]


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goan
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  Post Inserito 09-07-2009 alle ore 11:33   
il veleno per topi ed il collare elettrico sono due cose differenti.
il collare elettrico serviva ad addestrare il cane e quando il cane non eseguiva un comando l'addestratore azionava un dispositivo che faceva emettere al collare un impulso elettrico fastidiosissimo per il cane.
questo è maltrattamento tanto che per fortuna è vietato l'uso, la detenzione e la vendita in qualsiasi modo.
il veleno per topi è in vendita perchè è diretto a reprimere la piaga dei topi comuni..portatori tra l'altro di infinite malattie per l'uomo e per gli animali.
come vedi il veleno per i topi ha una finalità repressiva e non certamente di tortura qual'era il collare elettrico.
ora sicuramente qualcuno di frodo si trova..vuoi che da alcuni addestratori senza scrupoli lo usano ancora perchè già in possesso prima del 2004...chiaramente come hai ben detto se il collare non viene indossato la sanzione non scatterebbe....suppongo (non sono sicuro) che se vedi un collare elettrico potrai sempre sequestrarlo.



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