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  >>  Cani di razza  >>  Addestramento - Discussione n 46027 - PermaLink
   Addestramento

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AutorePagina: 2 di 4
FinaLea

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  Post Inserito 13-10-2009 alle ore 14:35   
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13-10-2009 alle ore 14:29, Logan24 wrote:
Veramente l'ENCI prescrive che i cuccioli debbano stare con la madre fino ai 50 gg. L'ideale è che vi restino fino ai 60/70 gg.
Anchio condivido ovviamente il fatto che non si debba certamente pensare ora ad addestramenti, ma solo all'educazione positiva del cucciolo basata sul gioco..



Ero convinta che unitamente alle nuove leggi relative alle razze fosse stata varata anche quelle dei 3 mesi. Proprio vero che i giornalisti parlano per dare aria alla bocca... specificassero bene quando si tratta di provvedimenti e quando invece solo di proposte si eviterebbero errori.


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Maeba

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  Post Inserito 13-10-2009 alle ore 14:39   
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13-10-2009 alle ore 11:45, Itala wrote:
mah...concordo con tutti quando si afferma che sarebbe il caso di seguire prima un corso di educazione base..o meglio un cucciolo deve prima socializzare,poi imparare l'educazione,e solo quando è maturo,pensare alla difesa...alla difesa,non all'attacco....
i primi esercizi sulla "difesa" saranno concentrati sull'attenzione del cane...poi sulla presa e infine sul "lascia"...ma fai attenzione sulla scelta degli addestratori e dei figuranti,rivolgiti a personale altamente qualificato,perchè ho visto cani rovinarsi la schiena in questa pratica...
che ne deici se sposto questa discussione nella sezione dedicata al comportamento? attendo conferma

[ Questo Messaggio è stato Modificato da: Itala il 13-10-2009 11:47 ]



Chiaro!
Grazie! Ma ogni tanto nelle immagini sull'addestramento della difesa personale vedo che l'umano ha in mano un frustino. Ma lo usa contro il cane o fa solo scena? Non guarda i video perchè il cne che attacca mi fa sempre un pò impressione


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Logan24

Registrato dal: 04-08-2005
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  Post Inserito 13-10-2009 alle ore 15:05   
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Ero convinta che unitamente alle nuove leggi relative alle razze fosse stata varata anche quelle dei 3 mesi. Proprio vero che i giornalisti parlano per dare aria alla bocca... specificassero bene quando si tratta di provvedimenti e quando invece solo di proposte si eviterebbero errori.



Ho letto velocemente questa ordinanza ma non ho trovato nulla riguardo all'età minima per cedere i cuccioli..dopo la leggerò con più attenzione. Cmq 3 mesi mi pare veramente tanto, troppo per definirla un'età minima..anche perchè se l'allevatore non sfrutta quel periodo nel migliore dei modi tenendo il cucciolo in famiglia ed imprintandolo bene sull'uomo, lasciarglielo per così tanto può essere più dannoso che altro per la socializzazione..

Per quanto riguarda gli addestramenti, l'ordinanza vieta qualsiasi addestramento atto ad esaltare l'aggressività del cane..
Ma l'addestramento alla difesa (prove di utilità e difesa) non hanno nulla a che vedere con l'esaltazione dell'aggressività, anzi ti permettono di controllare meglio il cane..



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hugo

Registrato dal: 09-12-2008
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  Post Inserito 13-10-2009 alle ore 15:21   
DA www.enci.it art n 6 dice 1.2 dice cje


NORME TECNICHE LIBRO GENEALOGICO DEL CANE DI RAZZA
Decreto Ministeriale 21203 – 8 marzo 2005


REGISTRI DEGLI ALLEVATORI E DEI PROPRIETARI
Art. 1
1. Al registro degli allevatori previsto all'art. 7 lett. a), del disciplinare del libro genealogico del cane di razza possono chiedere di essere scritte le persone fisiche e giuridiche che, a qualsiasi titolo, allevino sul territorio nazionale cani di razza iscritti ai registri del libro genealogico e che siano proprietari di almeno due fattrici, ciascuna delle quali abbia prodotto almeno una cucciolata iscritta al libro genealogico e nata negli ultimi tre anni.

2. Al registro dei proprietari previsto all'art. 7 lett. b) del medesimo disciplinare sono iscritte le persone fisiche e giuridiche proprietarie di soggetti iscritti al libro genealogico.

Art. 2
1. L'iscrizione al registro degli allevatori è richiesta per iscritto all'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC) dagli interessati. Gli allevatori devono includere nella domanda, oltre ai dati anagrafici e fiscali, la residenza, l’ubicazione delle eventuali strutture di allevamento, la razza e l’identificazione delle fattrici di cui all’atto dell’iscrizione sono proprietari, nonché, se del caso il certificato comprovante l’iscrizione dell’impresa agricola al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche.

2. Gli allevatori che possono essere iscritti al registro devono:

a) svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi stabiliti dal libro genealogico;

b) astenersi da comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento o danno all'immagine ed all'organizzazione del libro genealogico;

c) sottoporsi ai controlli previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti;

d) iscrivere ogni tre anni almeno due cucciolate prodotte da due fattrici diverse;

e) comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati anagrafici e fiscali;

f) sottoporre i propri cani e strutture ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente.

3. All’atto della richiesta l’allevatore si impegna a sottoscrivere il codice etico (allegato). Nel caso di infrazione ai principi che precedono, in estensione a quanto disposto dall’art 16 del disciplinare del libro genealogico, si applicano i provvedimenti di cui all’art 17 del disciplinare medesimo.

4. Il giudizio d’idoneità per il comma 2 è di competenza dell'UC. L'allevatore, per il quale l’UC non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso alla Commissione Tecnica Centrale (CTC).

5. L'UC provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di sussistere le condizioni di iscrizione al registro degli allevatori, nonché degli allevatori che abbiano presentato le proprie dimissioni. In entrambi i casi le informazioni rimangono agli atti del libro genealogico.

6. I proprietari di cani di razza iscritti al libro genealogico vengono iscritti al registro dei proprietari sul quale sono annotati obbligatoriamente i dati anagrafici e fiscali dei proprietari medesimi dagli stessi obbligatoriamente forniti.

7. La concessione della titolarità di un affisso ad un allevatore, è disciplinata con apposite norme tecniche, in armonia a quanto stabilito dalla Federazione Cinologica Internazionale (FCI), proposte dalla CTC e approvate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO
Art. 3
1. I due registri ROI (Registro Origini Italiano) e RSR (Registro supplementare riconosciuti) previsti dall'art.8 del disciplinare del libro genealogico, comprendono ciascuno:

a) il registro femmine e maschi riproduttori di produzione ordinaria;

b) il registro femmine e maschi riproduttori di produzione selezionata limitatamente ai soggetti iscritti al ROI.

2. Sono iscritti nel registro della produzione ordinaria i soggetti figli di genitori iscritti al ROI e al RSR.

3. Sono iscritti nel registro della produzione selezionata, i soggetti figli di genitori iscritti al ROI per i quali siano soddisfatte le verifiche di cui all’art. 8.

4. E’ inoltre previsto un registro supplementare aperto (RSA) per l’iscrizione di soggetti appartenenti a popolazioni tipiche italiane in fase di recupero come razze.

5. Gli standards morfologici e di lavoro delle nuove razze canine sono quelli adottati dalla FCI e dall’ENCI.



ISCRIZIONE AI LIBRI GENEALOGICI
Art. 4
1. L'iscrizione dei cani al ROI e al RSR può essere effettuata per cucciolata o per singolo soggetto.

Art. 5

Iscrizione dei cani capostipiti all’RSR

1. I cani delle razze italiane ed estere, senza distinzione di sesso, possono essere iscritti nel RSR come capostipiti, allorché:

2. per la razza interessata su proposta della competente associazione specializzata non sia stata deliberata dalla CTC la chiusura del libro;

3. abbiano conseguito, in una manifestazione canina riconosciuta dall’ENCI, un certificato di tipicità (C.T.).

4. per le razze sottoposte in Italia a prova di lavoro, sia stato conseguito un certificato di qualità naturali (CQN) o la qualifica di almeno “Molto Buono” in una prova riconosciuta dall’ENCI, in apposita classe.

5. I soggetti di qualsiasi razza, italiana o non, e di qualsiasi sesso, discendenti da almeno tre generazioni complete, registrate nel RSR, possono ottenere il passaggio d’iscrizione nel ROI purché abbiano conseguito il C.T. nella Classe RSR, oppure la qualifica di “Molto Buono” in un’altra classe, nell’ambito di un’esposizione riconosciuta dall’ENCI.

6. I cani delle razze italiane, già iscritti all’RSR, se proclamati campioni italiani di bellezza acquistano il diritto di essere iscritti al ROI.

Art. 6
Iscrizione per cucciolata
1. L'iscrizione ai registri genealogici per cucciolata, riguarda tutti i soggetti nati in Italia da un accoppiamento tra cani della stessa razza, iscritti ai registri del libro genealogico. Essa si svolge con le modalità di seguito riportate:

1.1.Denuncia di monta e nascita

Entro 25 giorni dall’avvenuta nascita della cucciolata, il proprietario della fattrice ne da comunicazione alla delegazione competente per territorio, secondo quanto indicato dallo UC, utilizzando l’apposito modulo predisposto dallo stesso UC ed indicando la data della monta. Nel caso sia stato usato uno stallone con certificato estero, la denuncia dovrà essere inviata corredata della copia del certificato genealogico e dei certificati attestanti eventuali titoli e performance del medesimo.

1.2.Identificazione dei cuccioli

Entro 60 giorni dalla nascita i cuccioli devono essere identificati con microchip. I cuccioli non possono essere ceduti prima dei 60 giorni dalla nascita.

null


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hugo

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  Post Inserito 13-10-2009 alle ore 15:22   
Quote:

13-10-2009 alle ore 15:21, hugo wrote:
DA www.enci.it art n 6 dice 1.2 dice cje


NORME TECNICHE LIBRO GENEALOGICO DEL CANE DI RAZZA
Decreto Ministeriale 21203 – 8 marzo 2005


REGISTRI DEGLI ALLEVATORI E DEI PROPRIETARI
Art. 1
1. Al registro degli allevatori previsto all'art. 7 lett. a), del disciplinare del libro genealogico del cane di razza possono chiedere di essere scritte le persone fisiche e giuridiche che, a qualsiasi titolo, allevino sul territorio nazionale cani di razza iscritti ai registri del libro genealogico e che siano proprietari di almeno due fattrici, ciascuna delle quali abbia prodotto almeno una cucciolata iscritta al libro genealogico e nata negli ultimi tre anni.

2. Al registro dei proprietari previsto all'art. 7 lett. b) del medesimo disciplinare sono iscritte le persone fisiche e giuridiche proprietarie di soggetti iscritti al libro genealogico.

Art. 2
1. L'iscrizione al registro degli allevatori è richiesta per iscritto all'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC) dagli interessati. Gli allevatori devono includere nella domanda, oltre ai dati anagrafici e fiscali, la residenza, l’ubicazione delle eventuali strutture di allevamento, la razza e l’identificazione delle fattrici di cui all’atto dell’iscrizione sono proprietari, nonché, se del caso il certificato comprovante l’iscrizione dell’impresa agricola al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche.

2. Gli allevatori che possono essere iscritti al registro devono:

a) svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi stabiliti dal libro genealogico;

b) astenersi da comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento o danno all'immagine ed all'organizzazione del libro genealogico;

c) sottoporsi ai controlli previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti;

d) iscrivere ogni tre anni almeno due cucciolate prodotte da due fattrici diverse;

e) comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati anagrafici e fiscali;

f) sottoporre i propri cani e strutture ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente.

3. All’atto della richiesta l’allevatore si impegna a sottoscrivere il codice etico (allegato). Nel caso di infrazione ai principi che precedono, in estensione a quanto disposto dall’art 16 del disciplinare del libro genealogico, si applicano i provvedimenti di cui all’art 17 del disciplinare medesimo.

4. Il giudizio d’idoneità per il comma 2 è di competenza dell'UC. L'allevatore, per il quale l’UC non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso alla Commissione Tecnica Centrale (CTC).

5. L'UC provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di sussistere le condizioni di iscrizione al registro degli allevatori, nonché degli allevatori che abbiano presentato le proprie dimissioni. In entrambi i casi le informazioni rimangono agli atti del libro genealogico.

6. I proprietari di cani di razza iscritti al libro genealogico vengono iscritti al registro dei proprietari sul quale sono annotati obbligatoriamente i dati anagrafici e fiscali dei proprietari medesimi dagli stessi obbligatoriamente forniti.

7. La concessione della titolarità di un affisso ad un allevatore, è disciplinata con apposite norme tecniche, in armonia a quanto stabilito dalla Federazione Cinologica Internazionale (FCI), proposte dalla CTC e approvate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO
Art. 3
1. I due registri ROI (Registro Origini Italiano) e RSR (Registro supplementare riconosciuti) previsti dall'art.8 del disciplinare del libro genealogico, comprendono ciascuno:

a) il registro femmine e maschi riproduttori di produzione ordinaria;

b) il registro femmine e maschi riproduttori di produzione selezionata limitatamente ai soggetti iscritti al ROI.

2. Sono iscritti nel registro della produzione ordinaria i soggetti figli di genitori iscritti al ROI e al RSR.

3. Sono iscritti nel registro della produzione selezionata, i soggetti figli di genitori iscritti al ROI per i quali siano soddisfatte le verifiche di cui all’art. 8.

4. E’ inoltre previsto un registro supplementare aperto (RSA) per l’iscrizione di soggetti appartenenti a popolazioni tipiche italiane in fase di recupero come razze.

5. Gli standards morfologici e di lavoro delle nuove razze canine sono quelli adottati dalla FCI e dall’ENCI.



ISCRIZIONE AI LIBRI GENEALOGICI
Art. 4
1. L'iscrizione dei cani al ROI e al RSR può essere effettuata per cucciolata o per singolo soggetto.

Art. 5

Iscrizione dei cani capostipiti all’RSR

1. I cani delle razze italiane ed estere, senza distinzione di sesso, possono essere iscritti nel RSR come capostipiti, allorché:

2. per la razza interessata su proposta della competente associazione specializzata non sia stata deliberata dalla CTC la chiusura del libro;

3. abbiano conseguito, in una manifestazione canina riconosciuta dall’ENCI, un certificato di tipicità (C.T.).

4. per le razze sottoposte in Italia a prova di lavoro, sia stato conseguito un certificato di qualità naturali (CQN) o la qualifica di almeno “Molto Buono” in una prova riconosciuta dall’ENCI, in apposita classe.

5. I soggetti di qualsiasi razza, italiana o non, e di qualsiasi sesso, discendenti da almeno tre generazioni complete, registrate nel RSR, possono ottenere il passaggio d’iscrizione nel ROI purché abbiano conseguito il C.T. nella Classe RSR, oppure la qualifica di “Molto Buono” in un’altra classe, nell’ambito di un’esposizione riconosciuta dall’ENCI.

6. I cani delle razze italiane, già iscritti all’RSR, se proclamati campioni italiani di bellezza acquistano il diritto di essere iscritti al ROI.

Art. 6
Iscrizione per cucciolata
1. L'iscrizione ai registri genealogici per cucciolata, riguarda tutti i soggetti nati in Italia da un accoppiamento tra cani della stessa razza, iscritti ai registri del libro genealogico. Essa si svolge con le modalità di seguito riportate:

1.1.Denuncia di monta e nascita

Entro 25 giorni dall’avvenuta nascita della cucciolata, il proprietario della fattrice ne da comunicazione alla delegazione competente per territorio, secondo quanto indicato dallo UC, utilizzando l’apposito modulo predisposto dallo stesso UC ed indicando la data della monta. Nel caso sia stato usato uno stallone con certificato estero, la denuncia dovrà essere inviata corredata della copia del certificato genealogico e dei certificati attestanti eventuali titoli e performance del medesimo.

1.2.Identificazione dei cuccioli

Entro 60 giorni dalla nascita i cuccioli devono essere identificati con microchip. I cuccioli non possono essere ceduti prima dei 60 giorni dalla nascita.
Entro 60 giorni dalla nascita i cuccioli devono essere identificati con microchip. I cuccioli non possono essere ceduti prima dei 60 giorni dalla nascita




[ Questo Messaggio è stato Modificato da: jolly il 13-10-2009 23:37 ]


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13-10-2009 alle ore 14:29, Logan24 wrote:
Veramente l'ENCI prescrive che i cuccioli debbano stare con la madre fino ai 50 gg.






Come giustamente dice Hugo i cuccioli per LEGGE (Decreto Ministeriale n. 21203 del Ministero delle Politiche Agricole –in data 8 marzo 2005) non possono essere ceduti prima dei 60 giorni di età. L'ENCI ha recepito ed attuato tale D.M. ma lo può attuare solo per i cani di razza, ma il D.M. vale per tutti i cani!

I cuccioli non possono essere importati/esportati prima dei tre mesi e devono essere stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica (che può essere fatta non prima delle 11 settimane sempre per LEGGE) e pertanto, divenendo valevole dopo 20 giorni le settimane divengono 14!

Qualsiasi allevatore e/o veterinario lo sa o dovrebbe saperlo...

PS: mi pare strano che un allevatore abbia ceduto un cucciolo di razza prima dei 60 giorni non rispettando il codice etico che ha accettato presso l'ENCI, a meno che sia un privato che ha fatto una cucciolata!!! Molte volte non vedono l'ora di liberarsi dei cuccioli che ad un mese e mezzo ululano, sporcano, abbaiano e fanno sudare i soldi agli allevatori! Se è un allevatore Enci può essere denunciato!



[ Questo Messaggio è stato Modificato da: hjluk il 14-10-2009 08:10 ]


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Logan24

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hjluk questo era quanto trovato nella modulistica dell'enci fino a qualche anno fa (50 gg minimi), se adesso l'enci ha modificato in 60 gg tanto meglio.


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  Post Inserito 13-10-2009 alle ore 21:56   
Onestamente, aldilà che sia una legge risaputa nel mondo cinofilo comune, l'Enci è dal 2005 (facciamo 2006 per sicurezza)- (VERIFICATO metà 2005) che ha postato questo testo...

LINK

...e non credo che possa aver postato anche altri articoli contradditori alla Legge in vigore, specialmente in questo anno ove l'ufficio del libro genealogico è sotto commissariamento.

Tale prescrizione è inserita come prescrizione anche all'art 21 del codice etico dell'allevatore:

LINK

... pertanto ritengo impossibile che l'ENCI abbia scritto una prescrizione diversa andando contro la propria legge e quella statale.


Semplicemente credo tu abbia sbagliato nell'affermare tale principio, capita a tutti di sbagliare, ci mancherebbe altro, non era un'accusa nei tuoi confronti, è umano...

PS: Ti dispiacerebbe sistemare il quote di Hugo. Grazie!

[ Questo Messaggio è stato Modificato da: hjluk il 13-10-2009 22:41 ]


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jolly

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  Post Inserito 13-10-2009 alle ore 23:40   
Il quote di Hugo l'ho sistemato io (FinaLea)

Luca mi raccomando... sezione un pò "scoperta" al momento... cerchiamo tutti di stare pacati... non fateci fare gli straordinari!!!


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Quote:

13-10-2009 alle ore 23:40, jolly wrote:
Luca mi raccomando... sezione un pò "scoperta" al momento... cerchiamo tutti di stare pacati... non fateci fare gli straordinari!!!



Non ho capito bene cosa tu intenda per "non fateci fare gli straordinari"... io non vedo dove sia il problema onestamente, non mi pare di avere offeso alcuno (nel caso evidenziami pure i contenuti offensivi), ho postato mi pare una risposta corretta sia dal punto di vista dei contenuti che nella forma e nell'educazione.

Credo sia altrettanto giusto che, ove si danno informazioni agli utenti, si diano nel rispetto della legge vigente... altrimenti si rischia di fare confusione... se poi qualcuno si è offeso, mi dispiace per lui...

E' un po' come per "Comportamento cane" e "Salute cane", quando c'è di mezzo la salute dei cuccioli/cani è importante indicare le cose corrette, come in questo caso ove i sessanta giorni sono a tutela del cucciolo...




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